Statuto Associazione Insieme per Sesto

Art. 1. DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, con durata fino al 31/12/2039, l’Associazione “INSIEME PER SESTO” che ha come simbolo due mani che si stringono, in campo azzurro, e la scritta “INSIEME PER SESTO” in bianco, all’interno di un cerchio, con corona circolare esterna blu con 12 stelle gialle (riferimento all’Europa), la cui rappresentazione grafica viene allegata al presente statuto di cui fa parte integrante.

L’Associazione ha sede in Sesto Calende, in via Dell’Olmo n. 12; l’eventuale trasferimento di sede è deliberato dall’Assemblea e non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2. FINALITÀ E SCOPI

L’Associazione “INSIEME PER SESTO” opera per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politico-amministrativa, con particolare interesse per le tematiche sociali, territoriali, ambientali e culturali in ambito locale,secondo i principi della Costituzione  italiana e dello Statuto del Comune di Sesto Calende.

Per il conseguimento degli scopi statutari l’Associazione promuove iniziative di approfondimento, favorisce momenti di discussione e di confronto, anche in collaborazione con altre associazioni di pari finalità, e partecipa alle elezioni comunali con simbolo, programma e candidati deliberati dall’Assemblea.

Art.3. ADESIONI

Possono iscriversi all’ Associazione i cittadini di qualsiasi nazionalità residenti a Sesto Calende che abbiano compiuto il 16° anno di età e versino la quota associativa. L’adesione a “INSIEME PER SESTO” non è incompatibile con l’adesione a partiti, altre associazioni e comitati, a condizione che questi operino secondo i ricordati principi costituzionali e dello Statuto comunale. L’eventuale incompatibilità tra l’adesione a “INSIEME PER SESTO”  e altre associazioni è deliberata dal Collegio dei Garanti.

Si considerano soci fondatori coloro che sono presenti e partecipano alla votazione nell’Assemblea di approvazione del presente Statuto. Sono ammesse successive adesioni, subordinate alla presentazione da parte di un socio.

Possono partecipare all’attività dell’Associazione, senza diritto di voto e di cariche elettive, anche persone che non posseggono i requisiti sopra indicati.

Art. 4. GLI ORGANI

Sono organi della Associazione: l’Assemblea, il Coordinamento, il Portavoce, il Tesoriere, il Gruppo consiliare e il Collegio dei Garanti. 

Art. 5. L’ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea dei soci si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l’anno, oppure ogni volta che lo decida il Coordinamento o su richiesta avanzata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea è convocata dal Portavoce con avviso scritto e/o telematico, con preavviso di almeno tre giorni. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti alla seduta, salvo nei casi di maggioranze qualificate come previsto dal presente statuto.

L’Assemblea è presieduta dal Portavoce del Coordinamento che ne regola i lavori e lo svolgimento dell’ordine del giorno; in caso di assenza del portavoce l’Assemblea nomina un presidente temporaneo tra i componenti del Coordinamento.

Compito dell’Assemblea è:

  • definire gli indirizzi politici-amministrativi e organizzativi per l’attuazione delle finalità statutarie;
  • eleggere il Coordinamento;
  • dotarsi di un proprio regolamento funzionale, in assenza del quale si ispira, per quanto compatibile con il presente statuto, al regolamento del Consiglio Comunale;
  • approvare il bilancio dell’Associazione;
  • approvare il programma delle iniziative di approfondimento e discussione sulle tematiche locali redatto dal Coordinamento;
  • approvare le procedure e i regolamenti per la definizione delle candidature alle elezioni comunali, valutando l’opportunità di indire elezioni primarie per la scelta dei candidato sindaco;
  • approvare il programma elettorale e le candidature definite secondo le procedure del successivo art.11.

Le votazioni sulle scelte politiche ed organizzative si svolgono per alzata di mano. Le votazioni per la nomina di personeavvengono sempre a scrutinio segreto. 

Art. 6. IL COORDINAMENTO

Il Coordinamento è composto da 5 a 9 membri  eletti dall’Assemblea e da tutti i Consiglieri comunali in carica eletti nella lista di “INSIEME PER SESTO”. I membri elettivi del Coordinamento durano in carica per due anni e sono rieleggibili; i Consiglieri comunali sono membri del Coordinamento fintanto che ricoprono la carica.

Il Coordinamento, convocato dal Portavoce, si riunisce con scadenze periodiche predefinite, oppure su iniziativa di almeno due membri.

Il Coordinamento ha il compito di: 

  • organizzare le attività politiche definite dall’Assemblea; 
  • assumere le decisioni in materia di iniziativa politica e di comunicazione; 
  • favorire la partecipazione e promuovere iniziative di ricerca e proposta, in collaborazione con le realtà cittadine e territoriali nei diversi campi di interesse; 
  • redigere il programma annuale delle iniziative politiche, culturali e di approfondimento organizzate dall’Associazione; al di fuori di tale programmazione, valuta l’opportunità di organizzare ulteriori iniziative la cui necessità possa manifestarsi durante l’anno; infine valuta l’opportunità di aderire a iniziative sui temi d’interesse proposte da altri soggetti;
  • redigere la bozza di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • fissare l’importo della quota associativa;
  • eleggere al proprio interno il Portavoce e il Tesoriere;
  • individuare i membri del Collegio dei Garanti.

Il Coordinamento può formare Commissioni temporanee su argomenti specifici, anche coinvolgendo persone esterne all’Associazione.

Il Coordinamento riferisce sul proprio operato all’Assemblea con scadenza periodica.

Per le decisioni di propria competenza e per le proposte da presentare all’Assemblea, il Coordinamento delibera in presenza della metà più uno dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Portavoce.

Art. 7. IL PORTAVOCE

ll Portavoce rappresenta legalmente “INSIEME PER SESTO”  verso i terzi e le istituzioni.

Il Portavoce presiede l’Assemblea e il Coordinamento, promuovendo e attuando gli orientamenti sulla base delle linee politiche definite da questi organi. Resta in carica per due anni è può essere rieletto.

Art. 8. Il TESORIERE 

Il Tesoriere, che svolge anche le funzione di Segretario dell’Assemblea e del Coordinamento, cura la gestione economico-finanziaria dell’Associazione, ne conserva i fondi, redige l’elenco dei beni di proprietà e un registro delle entrate e delle uscite. 

Il Tesoriere riscuote le quote sociali e i contributi pubblici e privati dell’Associazione e svolge tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale.

Relaziona periodicamente al Coordinamento sull’andamento dei conti e presenta annualmente all’Assemblea la relazione di bilancio in occasione dell’approvazione dello stesso.

Il Tesoriere, in quanto segretario della Associazione, redige un sintetico verbale per ciascuna riunione dell’Assemblea che riporti per sommi capi le diverse posizioni emerse durante la seduta, conserva gli atti deliberativi e tiene aggiornato il libro soci.

Resta in carica per due anni è può essere rieletto.

Art. 9. GRUPPO CONSILIARE

Il Gruppo consiliare è composto dai consiglieri eletti e si avvale del supporto e della collaborazione dei candidati non eletti. 

I Consiglieri operano secondo i principi dell’autonomia istituzionale. Fermo restando tale principio di autonomia, l’Assemblea e il Coordinamento collaborano col Gruppo consiliare nell’elaborazione dell’indirizzo politico da seguire nell’attività amministrativa e vigilano sul rispetto di tali linee guida programmatiche.

Il Gruppo consigliare è tenuto a mettere in campo tutti gli strumenti ritenuti validi per stimolare il supporto e la collaborazione da parte dell’Assemblea, del Coordinamento e di tutti i candidati alle elezioni comunali non eletti. 

Art. 10. PATRIMONIO

L’Associazione “INSIEME PER SESTO” non ha fini di lucro. Le risorse economiche dell’ Associazione sono costituite da: beni strumentali, contributi associativi versati da soci, eventuali contributi di soggetti pubblici o privati e ogni altra entrata.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli associati.

Art. 11. ELEZIONI COMUNALI E CANDIDATURE

L’Associazione promuove, come stabilito all’art 2, la partecipazione alle elezioni amministrative comunali con un programma elettorale, una lista di candidati consiglieri e un candidato sindaco.

Le modalità di elaborazione del programma, formazione della lista e scelta del candidato sindaco sono decisi dall’Assemblea. 

L’Assemblea può individuare le elezioni primarie, aperte all’intera base elettorale del Comune di Sesto Calende, come strumento per la scelta del candidato sindaco. In questo caso l’Assemblea, su proposta del Coordinamento, approva un regolamento che disciplini lo svolgimento delle elezioni primarie. 

Ove ne valuti l’opportunità, con decisione a maggioranza degli iscritti, l’Assemblea può decidere di partecipare alle elezioni comunali anche con una lista frutto di accordo con altre formazioni civiche, verificando la coerenza programmatica con le proprie finalità.

In caso di accordi con formazioni politiche esterne a “INSIEME PER SESTO”, i criteri di confronto e di eventuale formazione di una lista di coalizione sono decisi dall’Assemblea, ferme restando le modalità di selezione dei candidati di “INSIEME PER SESTO”.

Art. 12. COLLEGIO DEI GARANTI

Sono  individuati  dal Coordinamento tre persone di comprovata esperienza e moralità, prive di cariche statutarie, con il compito di dirimere eventuali controversie sull’interpretazione del presente Statuto e sul rapporto fra soci e organi di “INSIEME PER SESTO”.

Spetta al Collegio dei Garanti anche decidere l’eventuale allontanamento di soci che abbiano comportamenti in contrasto con le norme statutarie e i fini dell’Associazione. A tal fine, il Collegio dei Garanti sottopone all’Assemblea, affinché lo approvi, un regolamento che stabilisca tutte le necessarie procedure di garanzia per le parti in causa.

Le decisioni  del Collegio dei Garanti assunte nei termini di garanzia per le parti in causa, sono definitive.

Art. 13. PERDITA QUALITA’ DI ASSOCIATO 

La perdita della qualità di associato avviene per: 

a) dimissioni volontarie; 

b) mancato versamento della quota associativa annuale; 

c) morte; 

d) indegnità deliberata dal Collegio dei Garanti, previa contestazione in contraddittorio all’associato nei termini di garanzia previsti.

Art. 14. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Lo scioglimento di “INSIEME PER SESTO”  è deliberato dall’Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. 

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità. In ogni caso i beni dell’Associazione non possono essere devoluti a nessun titolo agli associati.

15. DISPOSIZIONI FINALI

L’Assemblea può modificare il presente Statuto con la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. 

Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile. 

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