Associazioni e Comunità,  Cultura

Cronistoria della pratica luogo di culto islamico a Sesto Calende

Tutto comincia nel 2003 quando la locale Associazione Islamica acquista una piccola porzione di immobile (mq.120) in zona A del PRG che prevede tra le destinazioni ammesse anche il culto. Trattandosi di un immobile con precedente destinazione commerciale e da tempo in disuso, l’Associazione presenta  domanda di ristrutturazione e cambio di destinazione, previo parere favorevole sulla conformità urbanistica. 

Nel 2004 il Comune adotta il Piano dei Servizi ex legge regionale 1/2001 che, nella relazione, prevede la realizzazione di una moschea da parte della locale comunità Islamica, ma nelle tavole prescrittive non ne precisa la localizzazione, in quanto ritenuta una mera attuazione di destinazione già ammessa nelle NTA della relativa zona omogenea.

Dopo una regolare comunicazione per  lavori di manutenzione e cambio d’uso, il permesso per la ristrutturazione è rallentato da una controversia sulla dimensione della copertura. L’ufficio competente nel 2005 si pronuncia per il recupero parziale della copertura esistente, essendo l’altra parte non condonata. 

Alla fine del 2005 però il condono edilizio del governo Berlusconi riapre alla proprietà la possibilità di sanare tutte le opere pregresse, con il diritto alla ristrutturazione dell’intero edificio di proprietà.

Nel 2006 con l’approvazione delle modifiche alle disposizioni della Lr 12 per i luoghi di culto,  viene riaperto il tema della destinazione d’uso e, sentiti diversi pareri legali e interpretativi, ivi compreso quello dell’assessorato regionale, il Comune ritiene che la domanda di ristrutturazione come luogo di culto non  sia assentibile, giuste le nuove disposizioni della legge regionale . 

Con il medesimo provvedimento  di diniego si indica anche la necessità di una successiva individuazione  delle aree idonee, sempre ai sensi della legge 12.    Ciò che avviene infine nel settembre 2007 quando il Consiglio Comunale adotta una variante al PRG vigente che individua tre aree: per il culto islamico, dei Testimoni di Geova e della Chiesa evangelica (gli ultimi due enti hanno fatto richiesta successivamente). 

La legge regionale infatti affida ai Comuni il compito di indicare le aree necessarie, individuate, dimensionate e normate, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale… “per gli enti delle altre confessioni religiose ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune”.

Avverso a questa variante  viene annunciata una osservazione sostenuta da valutazioni di ordine politico e sociale (*), con la premessa che “non sussiste perentorietà normativa di individuare nuovi spazi per il culto”  ovvero che “non esiste alcun obbligo di applicazione della legge da parte dei comuni”. Raccoglie oltre 2.000 firme sestesi

Nel 2008 la giunta Chierichetti ritira la parte di variante al PRG per aree di culto non cattoliche, dopo rinuncia della associazione islamica

Nel 2009 il nuovo PGT non prevede aree di culto

Nel 2010 il Comune ordina la chiusura di via Cavour

Nel 2011 l’associazione islamica chiede l’assegnazione di un’area in sede di revisione del pgt giunta colombo. Il Comune risponde di NO con motivazioni politiche e non urbanistiche.

NEL 2012 l’associazione fa ricorso. NEL 2013 IL TAR da ragione al ricorso degli islamici.

Il punto di partenza è stata la Legge regionale 12/2005 che prevede, riassumendo ai minimi termini che, qualora una confessione religiosa richieda all’amministrazione comunale di indicare un’area per il luogo di culto, quest’ultima è tenuta a farlo,  purchè quella religione sia presente nel Comune in modo documentato.

(in realtà l’associazione aveva già dal 2004 una sede, in via Cavour, ma aveva bisogno di una ristrutturazione, perciò dopo il 2005 questo permesso ricadeva sotto la nuova legge urbanistica.

Valutando la mancanza di parcheggi e la posizione il Comune scelse di indicare un’altra area da individuare con una variante al PRG. 

Per tanto l’amministrazione comunale dell’epoca (csx) si mosse in tal senso: PER APPLICARE LA LEGGE.

A seguito di ciò la Lega e Forza Italia promossero una campagna di raccolta firme che turbò la vita sestese e sollevò molte paure. Alla fine, l’Associazione rinunciò alla proposta di una nuova area e il Comune ritirò la proposta di variante.  

Facendone un argomento di propaganda elettorale per le amministrative del 2009, la Lega con Forza Italia,  vinse le elezioni con la promessa “che mai a Sesto ci sarebbe stata una moschea” ecc.

Nel 2010 il Comune invece di concedere il recupero dell’immobile di proprietà, di fatto usato in modo “abusivo” da qualche anno, decise di negare il permesso e di mettere i sigilli a quella sede. Perciò di nuovo l’Associazione chiese di avere un’area ai sensi della legge regionale.

Il Comune rispose negativamente anche a questa richiesta e l’associazione fece ricorso al TAR chiedendo che venisse rispettata la Legge Regionale 12.

Da lì si è aperta una storia, di cui forse solo ora vediamo la fine, di battaglie legali, in cui peraltro il comune ha sempre perso, sia al TAR che al Consiglio di Stato:  

  • 2013 il Tar, dà ragione agli islamici è il Pgt di Sesto Calende perché non prevedeva il piano per i luoghi di culto. 
  • 2016  con la Sentenza 24 marzo 2016, n. 63 la Consulta boccia norma lombarda: E’ incostituzionale la normativa della Regione Lombardia che pone condizioni e limiti alla realizzazione di luoghi di culto per confessioni religiose che non abbiano stipulato l’intesa con lo Stato (fra queste la confessione musulmana) ( https://www.altalex.com/documents/news/2016/03/30/legge-anti-moschea-consulta-boccia-la-norma-lombarda  )
  • 2019 la Corte Costituzionale con la sentenza 254 del 2019  accoglie le questioni sollevate dal Tar Lombardia

Le norme della Regione Lombardia che subordinano l’installazione di qualsiasi attrezzatura religiosa all’esistenza di un Piano delle attrezzature religiose (PAR) da approvarsi unitamente al piano urbanistico che investe l’intero territorio comunale (o la sua variante generale) sono costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 2, 3 e 19 Cost., in quanto determinano una limitazione dell’insediamento di nuove attrezzature religiose non giustificata da reali esigenze di buon governo del territorio e dunque comprimono in modo irragionevole la libertà di culto.

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/archivio/2019/dicembre/06-12-2019-la-corte-costituzionale-sulla-liberta-religiosa-illegittime-le-norme-della-l-r-lombardia-11-marzo-2005-n-12-in-materia-di-localizzazione-dei-luoghi-di-culto)

  • 12 novembre 2020 il  Tar della Lombardia: “il Comune non può più sottrarsi all’obbligo di esaminare le richieste che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio dell’attività di culto, sia nella fase pianificatoria, sia nella fase successiva”
  • 30 novembre 2020 Il Tar nel 2013 aveva accolto il ricorso dei musulmani che avevano impugnato l’approvazione del Piano di governo del territorio nella parte in cui non individua alcuna area da destinare ad attrezzature religiose per il loro culto. Il Comune ha fatto appello, ma il Consiglio di Stato lo ha ritenuto infondato e lo ha respinto, condannando l’ente al pagamento delle spese legali (oltre 7mila euro) della controparte.: «L’appello va respinto e va confermata la sentenza appellata, che ha annullato gli atti impugnati».
  • 2021 il Consiglio di Stato condanna il Comune di Sesto Calende al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, ordina che la sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa (l’oggetto dell’ultimo ricorso: delibera del 2017 con cui ancora una volta il Comune aveva detto di NO alla individuazione di un’area)

Insieme per Sesto

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